OGGETTO : 1) DISCIPLINA IVA DEL TRASPORTO DI BENI E DI PERSONE IN AMBITO U.E. O EXTRA-U.E.
ENTI PREVIDENZIALI AD IMPRENDITORI = REDDITO
D'IMPRESA
TRASPORTI EFFETTUATI IN AMBITO EXTRA U.E.
Per determinarne la territorialità occorre attenersi ai principi generali contenuti nell'art.7 comma 3 del DPR 633/72:
Alle regole generali a cui attenersi per determinare la territorialità della prestazione e di conseguenza anche l’imposizione, occorre affiancare tutta una serie di deroghe e di casistiche che sono contenute nel 4° comma dell’art. 7 del DPR 633/72.
Dette regole sono molteplici ed anche di non facile interpretazione. Cerchiamo di circoscrivere le casistiche riferibili al nostro settore. Per fare ciò occorre pure fare riferimento con quale Stato Estero avviene lo scambio di servizio: se appartenente alla Comunità Europea lo chiameremo U.E. ; se non appartenente alla Comunità Europea lo chiameremo Extra U.E.
In merito a questa suddivisione, vige un’altra delle regole generali per la quale tutte le prestazioni di servizio sono configurabili fiscalmente a servizi Extra U.E. anche se effettuate in ambito di paesi U.E. Anche per questa norma generica, vi sono molteplici deroghe, che se calate nella realtà del trasporto apportano le seguenti condizioni:
TRASPORTO DI BENI
Per determinare il presupposto di territorialità nell'ambito di un trasporto di beni non intracomunitario, occorre individuare dove viene svolto il servizio, e per esemplificazione sono riconducibili le seguenti casistiche:
Sia la fattura di cui al punto 1 che l'autofattura di cui al punto 2 , dovranno essere emesse assoggettate ad aliquota normale, ovvero con l'indicazione del titolo di non imponibilità se rientra nei cassi : dell'art. 9 ( trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o importazione anche temporanea ) o dell'art.8 ( trasporti effettuati per conto di un'esportatore abituale che si dichiara con " lettera d'intenti" ) .
Nel caso di prestazioni di trasporto effettuate solo in territorio nazionale di beni destinali all'esportazione ( esempio: beni trasportati con destinazione in aree doganali di porti o aeroporti italiani ecc.) e fatturate al committente non imponibile ART. 9 , occorre prestare particolare attenzione alla tenuta ed alla conservazione della idonea documentazione a dimostrare appunto che il trasporto è connesso ad un servizio internazionale.
Il trasporto effettuato interamente fuori dall'Italia da chiunque effettuato nei confronti di chiunque, non può avere la territorialità e quindi costituisce operazione fuori campo IVA.
TRASPORTO PERSONE
Il trasporto persone rientra tra i criteri generali dei servizi per i quali, anche se effettuato in ambito U.E., deve essere assoggettato alla normativa Extra U.E., e pertanto ricalca quanto precedente illustrato peri il trasporto di beni
Sia la fattura di cui al punto 1 che l'autofattura di cui al punto 2 , dovranno essere emesse assoggettate ad aliquota normale, ovvero con l'indicazione del titolo di non imponibilità o esenzione se rientra nei casi : art.8 ( trasporti di persone effettuati per conto di un’esportatore abituale che si dichiara con " lettera d’intenti" ) oppure esenti art. 10 ( trasporti urbani effettuati a mezzo taxi)
Il trasporto effettuato interamente fuori dall’Italia da chiunque effettuato nei confronti di chiunque, non può avere la territorialità e quindi costituisce operazione fuori campo IVA.
SERVIZI DI CARICO, MANUTENZIONI E SIMILI ACCESSORIE AL TRASPORTO DI BENI
Per le operazioni di carico, scarico, manutenzioni e simili (anche traslochi) se accessorie al trasporto di beni, il presupposto della territorialità è subordinato al luogo ove avviene materialmente la prestazione del servizio:
TRASPORTI DI BENI EFFETTUATI NELL’AMBITO DI PAESI U.E.
Per trasporto intracomunitario (trasporto effettuato in ambito di paesi U.E.) si intende il trasporto con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri (a nulla rilevando l'eventuale attraversamento di Paesi Extra U.E.) così come normato dall'art. 40 comma 7 del D.L. 331/93.
Per determinare la territorialità , occorre verificare il combinato disposto del comma 5 dell'art. 40 D.L.331/93 ( che fissa il concetto di territorialità diverso a seconda che il soggetto committente sia o meno soggetto passivo d'imposta) e della circolare ministeriale 13/94 ( che precisa che per "luogo di partenza" e "luogo di arrivo" s'intendono rispettivamente i luoghi in cui inizia o finisce effettivamente il trasporto di beni)
Alla luce di questi criteri si possono esemplificare una serie di casistiche:
a)Committente soggetto passivo d'imposta in Italia - Vettore italiano - Trasporto dall'Italia ad uno Stato membro - Trasporto da uno Stato membro all'Italia
Essendo il committente soggetto passivo d'imposta italiano, la territorialità è fissata nel paese di residenza, in questo caso l'Italia, indipendentemente dal paese nel quale ha inizio il trasporto. Il vettore fattura la propria prestazione al committente italiano assoggettando all'I.V.A. tutta la tratta effettuata.
b)Committente soggetto passivo d'imposta in paese U.E. - Vettore italiano - Trasporto dall'Italia ad uno Stato membro - Trasporto da uno Stato membro all'Italia
La territorialità è nello Stato U.E. dove ha la residenza il committente estero, indipendentemente dallo Stato nel quale ha inizio il trasporto. Il vettore italiano dovrà fatturare la sua prestazione, per tutta la tratta effettuata, al committente estero "non soggetto art. 40 comma 9 D.L. 331/93". Condizione indispensabile per potere procedere alla fatturazione senza addebito della imposta, è che il committente non residente abbia comunicato il numero di identificazione ad esso attribuito dallo Stato membro e che detto numero venga indicato sulla fattura; in caso contrario occorrerà assoggettare l'operazione ad IVA. Il committente estero dovrà poi integrare la fattura emessa dal vettore italiano con l'applicazione dell'imposta del proprio Stato.
c)Committente soggetto d'imposta passivo in Italia - Vettore comunitario non italiano - Trasporto dall'Italia ad uno Stato membro - Trasporto da uno Stato membro all'Italia -
Anche in questo caso prevale il fatto che il committente è soggetto passivo d'imposta in Italia e conseguentemente anche la territorialità. Il vettore comunitario dovrà emettere fattura al committente italiano senza addebito d'imposta, e quest'ultimo dovrà integrarla per assolvere l'I.V.A. ai sensi dell'art 46 1° comma D.L. 331/93
d) Committente non soggetto passivo d'imposta (non rileva se italiano o U.E.) - Vettore italiano - Trasporto dall'Italia ad uno Stato membro
Essendo il committente non soggetto passivo d'imposta , per la determinazione della territorialità prevale l'inizio del trasporto. In questo esempio l'inizio del trasporto avviene in Italia e quindi anche la territorialità sarà in Italia. Il vettore italiano fattura al committente non soggetto con l'applicazione dell'I.V.A.
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI INTRACOMUNITARI DI BENI E RELATIVE INTERMEDIAZIONI
Si tratta delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, stivaggio e disistivaggio rese in relazione ad un trasporto intracomunitario. Il criterio della territorialità è identico a quanto esposto per le prestazioni di trasporto.
In questo caso la territorialità è in Italia e quindi l'impresa italiana fatturerà la propria prestazione assoggettandola ad IVA
In questo caso la prestazione è da considerarsi non soggetta e la fattura dovrà essere emessa dall'impresa italiana senza l'esposizione dell'IVA e con la seguente dicitura "Operazione intracomunitaria non soggetta- art. 40 comma 9 D.L. 331/93.
Anche in questo caso è indispensabile che la fattura rechi l'indicazione del numero di identificazione del committente estero.
Gli esempi presentati , considerata la complessità della materia, non esauriscono le casistiche che si possono incontrare , ma tracciano una linea procedurale e interpretativa della normativa vigente; ovviamente casi particolari dovranno essere esaminati singolarmente.
2. C.M. N. 189 DEL 21/09/99. INDENNITA' SOSTITUTIVE CORRISPOSTE
DAGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI AD IMPRENDITORI = REDDITO DI
IMPRESA
In allegato alla presente, Vi inviamo stralcio della circolare in oggetto con la quale il Ministero delle Finanze precisa che le indennità sostitutive erogate dall'INPS, agli imprenditori artigiani o commercianti ( quali ad esempio: indennità di maternità. Indennità malattia ecc.) anche se certificate dall'Istituto con il modello Cud, hanno la natura di reddito sostitutivo d'impresa e pertanto vanno indicate nel quadro G o F della dichiarazione dei redditi.
La ritenuta IRPEF effettuata dall'Istituto sulle indennità corrisposte, sarà scomputata dall'imprenditore con le stesse regole, pertanto dovrà essere anch'essa indicata nei quadri G o F.
Coerentemente con il chiarimento suddetto, anche per le somme corrisposte dall'Inail per indennità temporanea in caso di infortunio sul lavoro dell'imprenditore, si dovrà seguire le stesse regole ai fini dichiarativi.
Ricordiamo che in materia di studi di settore e di eventuale necessità di adeguamento ai ricavi puntuali degli stessi, occorre attenersi alla norma di cui all'art. 2 del regolamento recante le disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, approvato con DPR n. 195 del 31/05/99.
La norma consente al contribuente di adeguarsi senza l'applicazione di sanzioni od interessi, solo per i seguenti casi:
La circolare 110/99 precisa che l'adeguamento in dichiarazione senza sanzioni viene circoscritto solo ai casi sopracitati in quanto, le eventuali approvazioni o modifiche degli elementi dello studio non consentono al contribuente di conoscere le risultanze dello studio stesso, opportunità che invece ricorre in tutti gli altri periodi d'imposta.
Pertanto per tutti i periodi d'imposta, successivi all'approvazione di uno studio e nel caso che non ricorrono modifiche, il contribuente che ritiene di non essere congruo, dovrà adeguarsi in corso d'anno.
Tralasciamo qualunque commento in merito, anche perché si condividono le perplessità applicative segnalate in vari articoli della stampa specializzata, ma invitiamo gli addetti delle Cooperative di avviare procedure di controllo e di verifica della congruità dei ricavi delle proprie imprese associate, a quelli che sono le risultanze dello studio di settore SG68U al suo secondo anno di applicazione.
p. A.N.C.S.T. EMILIA ROMAGNA
( Rino Pensabeni)